Cos’è l’IMU – Imposta municipale propria

É l’imposta che va pagata sugli immobili di cui siete proprietari o su cui avete un diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie). E’ esclusa l’abitazione principale – con le sue pertinenze – a meno che non sia classificata A/1, A/8 e A/9 (immobile di lusso).

• Che cos’è l’abitazione principale?
L’abitazione principale è la casa in cui il contribuente e il suo nucleo familiare vivono abitualmente e hanno la residenza anagrafica. Deve essere inoltre composta da una sola unità immobiliare. Se l’abitazione ha più unità immobiliari, solo una può essere considerata abitazione principale, le altre sono classificate come altri immobili. Sull’abitazione principale e le sue pertinenze si applica l’aliquota agevolata dello 0,4%.
Nota bene: se i componenti del nucleo familiare vivono e hanno la residenza in case diverse, nello stesso Comune, l’aliquota agevolata dello 0,4% (abitazione principale) si applica solo su uno dei due immobili.

Il Comune ha deliberato di considerare direttamente adibita ad abitazione principale anche l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

• Che cosa sono le pertinenze dell’abitazione principale?
Le pertinenze dell’abitazione principale sono:
categoria catastale C/2:

  • la cantina
  • la soffitta

categoria catastale C/6:

  • il posto auto scoperto
  • il box

categoria catastale C/7:

  • il posto auto coperto e le tettoie

n.b. potete avere una sola pertinenza per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto insieme all’abitazione.

Chi incassa l’IMU 2014

L’IMU su tutti gli immobili è interamente destinata al Comune, tranne quella sugli immobili ad uso produttivo che appartengono alla categoria catastale D.
Per questi immobili, infatti, l’imposta calcolata con l’aliquota dello 0,76% va versata allo Stato. Attenzione! L’imposta corrispondente alla differenza tra l’aliquota dello 0,76 % e quella deliberata dall’amministrazione, va versata al Comune.

Chi deve pagare l’IMU

Devono pagare l’ IMU:
i proprietari di:

  • fabbricati
  • n.b. se il fabbricato è un’abitazione principale, si deve pagare l’IMU solo se è classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9
  • aree fabbricabili
  • terreni destinati a qualsiasi uso
  • chi ha sull’immobile il diritto reale di: usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie
  • chi ha in concessione un’area demaniale
  • i locatari di immobili concessi in leasing, anche se si tratta di immobili da costruire o in corso di costruzione. I locatari devono pagare l’IMU dalla data della stipula del contratto e per tutta la sua durata.

Ogni proprietario deve pagare la propria quota di IMU. Questo significa che se l’immobile ha più proprietari, la quota va proporzionata alla percentuale di possesso.
Inoltre devono pagare l’IMU:

  • Il coniuge vedovo (superstite) che continua ad abitare nell’abitazione principale di lusso (A/1, A/8, A/9). Gli altri eredi, invece, su quella casa non devono pagare l’IMU;
  • Il coniuge a cui il Tribunale assegna la casa coniugale (di lusso – A/1, A/8, A/9) in seguito a separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ai soli fini dell’applicazione dell’IMU l’assegnazione si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. L’altro coniuge non assegnatario, invece, non deve pagare l’IMU su quell’immobile.

Chi è in affitto non deve pagare l’IMU.

Aliquote per l’acconto 2014

Il Comune non ha deliberato nuove aliquote IMU per l’anno 2014. Quindi, per calcolare l’acconto IMU 2014, bisogna usare le stesse aliquote per il saldo IMU 2012 e per l’anno 2013, decise il 25 ottobre 2012 dal Consiglio Comunale. Leggi quali sono

Come si calcola l’IMU 2014

  1. Per calcolare l’IMU bisogna innanzitutto conoscere la rendita catastale. Trovate la rendita catastale sul rogito, sulla dichiarazione di successione o sulla visura catastale.
  2. Aggiungete alla rendita catastale il 5%. Ottenete, così, la rendita catastale rivalutata.
  3. Moltiplicate poi il valore che avete ottenuto per un moltiplicatore, previsto dalla legge, diverso per ciascuna categoria catastale:
    160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (esclusa la categoria catastale A/10) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7
    140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5
    80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5
    80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati)
    65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri ecc.) esclusi i
    fabbricati classificati nella categoria catastale D/5
    55 per i fabbricati di categoria C/1 (negozi e botteghe);
    Così facendo ottenete il valore catastale rivalutato.
    Esempio: Abitazione: € 695,93 (rendita catastale) + 5% (rivalutazione) = € 730,73 (rendita catastale rivalutata) x 160 (moltiplicatore) = € 116.916,80 (valore catastale rivalutato).
  4. Applicate poi al valore ottenuto queste aliquote:

• per l’abitazione principale (solo per le abitazioni principali di lusso appartenenti alle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9 ) e le sue pertinenze applicate lo 0,4%. Ottenete, così, l’importo dell’IMU.
A questo valore, togliete eventuali detrazioni, se spettano
• per gli immobili diversi dall’abitazione principale applicate per il calcolo dell’imposta dovuta per l’anno 2014 le stesse aliquote deliberate per l’anno 2012 e riconfermate per il 2013.

Ottenete, così, l’importo dell’IMU da versare per il 2014.
n.b. se possedete la casa da meno di 12 mesi, l’IMU viene proporzionata ai mesi di possesso. 15 giorni di possesso sono considerati 1 mese intero.
L’importo dell’IMU va arrotondato all’euro per difetto se i centesimi della cifra sono 49, per eccesso se i centesimi sono più di 49.
Il valore delle aree fabbricabili è determinato da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione.
Il valore dei terreni agricoli, nonché di quelli non coltivati, è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, ai sensi dell’art. 3, comma 51 o 31, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, un moltiplicatore pari a 135.
Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75.

Come si paga – il modello F24

Per pagare l’IMU bisogna compilare il modello F24, che trovate in banca, in posta o sul sito di Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it.
Come si compila il modello F24

Nella sezione “IMU e tributi locali“ per ogni immobile dovete:

  1. indicare il codice catastale del Comune in cui si trova l’immobile. Per gli immobili di Sesto San Giovanni il codice è: I 690
  2. barrate la casella “Acconto” per la prima rata, barrate la casella “Saldo” per la seconda rata
  3. indicare alla voce “numero immobili” il numero degli immobili per i quali state pagando l’IMU: se possedete solo l’abitazione principale scrivete 1, altrimenti aggiungete anche il numero delle pertinenze. Esempio: abitazione principale + un box dovete indicare 2
  4. indicare il codice tributo dell’immobile:

• per l’abitazione principale di lusso classificata in A/1, A/8, A/9 e le sue pertinenze:
indicate su una sola riga il codice tributo 3912 e la cifra dell’IMU che dovete pagare.
n.b. l’importo deve comprendere sia l’IMU per la casa, sia quella per le pertinenze e deve essere già ridotta delle detrazioni che vi spettano.
Alla voce “rateazione” indicate:
- 0101 in 2 rate (acconto + saldo). Anche a dicembre, in occasione del saldo, indicate il codice 0101.
Alla voce “detrazione” indicate l’importo di tutte le detrazioni che vi spettano proporzionato, però, al numero di rate che dovete pagare. Esempio: se siete unici proprietari e pagate l’IMU in due rate dovete scrivere nella voce “detrazione” 100 euro (200 euro per l’abitazione principale diviso per le 2 rate = 100 euro).

• per gli altri immobili:
dovete indicare l’IMU che è destinata al Comune, e quella destinata allo Stato. Attenzione! La quota destinata allo Stato è prevista solo per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Ecco i codici tributo:
- Per la quota IMU del Comune:
3913 per fabbricati rurali ad uso strumentale
3914 per i terreni
3916 per le aree fabbricabili
3918 per gli altri fabbricati
3930 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D
3923 per gli interessi da accertamento
3924 per sanzioni da accertamento
- Per la quota IMU dello Stato:
3925 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D
Alla voce “rateazione” non va indicato alcun codice.

Riferimenti normativi

L’I.M.U., anticipata in via sperimentale dal 2012, è disciplinata dall’art. 13 del Decreto Legge 06.12.2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214.
Sono da considerare anche:
- gli articoli 8 – 9 – 14 del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 e successive modificazioni che dettano la
disciplina originaria dell’I.M.U. e il D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 istitutivo dell’I.C.I., in quanto
compatibili, entrambi richiamati dalla norma sopra citata;
- il Decreto Legge 02.03.2012, n. 16 convertito con modific. dalla Legge 26.04.2012, n. 44.
inoltre:
dal 2013 si devono considerare:
- la Legge 24.12.2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) – art. 1, comma 380
(modificativa dell’art. 13 del Decreto Legge 201/2011);
- il Decreto Legge 08.04.2013, n. 35 ( art. 10, comma 4 ) convertito dalla Legge 06.06.2013,
n. 64 (modificativo dell’art. 13 del Decreto Legge 201/2011);
- il Decreto Legge 21.05.2013, n. 54 convertito con modific. dalla Legge 18.07.2013, n. 85;
- il Decreto Legge 31.08.2013, n. 102 convertito con modificazioni dalla Legge 23 ottobre 2013,
n. 124;
- il Decreto Legge 30.11.2013, n. 133.
dal 2014 si devono considerare:
la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ( Legge di stabilità 2014 );
il Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68.