Panorama di

Coronavirus, le nuove misure disposte dal Governo nazionale (DPCM 4 marzo 2020)

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Il DPCM del 4 marzo 2020 in tema di “Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19” ha previsto una serie di importanti misure a titolo precauzionale che saranno in vigore fino al prossimo 3 aprile, come indicato nella odierna riunione che si è tenuta in Prefettura con gli altri sindaci e le altre autorità sanitarie e militari presenti.

MISURE OBBLIGATORIE

Art. 1 Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui e’ coinvolto personale sanitario o   personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilita’; e’ altresi’ differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attivita’ convegnistica o congressuale;

b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1, lettera d);

c) sono sospesi altresi’ gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonche’ delle   sedute   di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le societa’ sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attivita’ motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia   possibile   consentire   il   rispetto   della raccomandazione di cui all’allegato 1, lettera d).

d) limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attivita’ didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche’ la frequenza delle attivita’ scolastiche e di formazione superiore, comprese le Universita’ e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e universita’ per anziani, ferma in ogni caso la possibilita’ di svolgimento di attivita’ formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale,   le   attivita’   dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonche’ le attivita’ delle scuole dei ministeri dell’interno e della difesa;

e) sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

f) fermo restando quanto previsto dalla   lettera   d),   la riammissione nei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanita’ del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

g) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attivita’ didattiche nelle scuole, modalita’ di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita’;

h) nelle Universita’ e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per   tutta   la   durata   della sospensione, le attivita’ didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalita’ a distanza, individuate dalle medesime Universita’ e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita’; le Universita’ e le Istituzioni,   successivamente   al   ripristino   dell’ordinaria funzionalita’, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalita’, il   recupero   delle attivita’ formative nonche’ di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;

i) a beneficio degli studenti ai quali non e’ consentita, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attivita’ didattiche o curriculari delle Universita’ e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attivita’ possono essere svolte, ove possibile, con modalita’ a distanza, individuate dalle medesime Universita’ e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita’; le Universita’ e le Istituzioni assicurano, addove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalita’, il recupero delle attivita’ formative, nonche’ di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonche’ ai fini delle relative valutazioni;

l) e’ fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;

m) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita’ e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, e’ limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che e’ tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

n) la modalita’ di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo’ essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli   accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di   cui all’articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

o) con apposito provvedimento dirigenziale e’ disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

p) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d’intesa con il coordinatore degli interventi per   il superamento dell’emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, con particolare riguardo ai soggetti provenienti dai comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, sino al termine dello stato di emergenza.

MISURE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE

ARTICOLO 2

1.  Sull’intero  territorio  nazionale  si  applicano  altresi’  le seguenti misure:

a) il personale sanitario si attiene alle appropriate  misure  di prevenzione per la diffusione delle infezioni  per  via  respiratoria
previste dall’Organizzazione Mondiale  della  Sanita’  e  applica  le indicazioni per la sanificazione e  la  disinfezione  degli  ambienti
previste dal Ministero della salute;

b) e’ fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilita’ ovvero con  stati di immunodepressione congenita o  acquisita,  di  evitare  di  uscire dalla  propria  abitazione  o  dimora  fuori  dai  casi  di   stretta necessita’ e di evitare comunque luoghi affollati nei quali  non  sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all’allegato 1, lettera d);

c) nei  servizi  educativi  per  l’infanzia  di  cui  al  decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle  scuole  di  ogni  ordine  e grado, nelle universita’,  negli  uffici  delle  restanti  pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e  transito,  le  informazioni  sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 1;

d) i  sindaci  e  le  associazioni  di  categoria  promuovono  la diffusione delle informazioni sulle misure  di  prevenzione  igienico sanitarie  di  cui  all’allegato  1   anche   presso   gli   esercizi commerciali;

e) e’ raccomandato ai comuni  e  agli  altri  enti  territoriali, nonche’ alle associazioni culturali e sportive, di offrire  attivita’ ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano  le  attivita’  svolte all’aperto, purche’ svolte  senza  creare  assembramenti  di  persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati;

f) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle  aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonche’ in tutti  i locali aperti al pubblico, in conformita’ alle  disposizioni  di  cui alla direttiva  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonche’ degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani;

g) nello svolgimento  delle  procedure  concorsuali  pubbliche  e private sono adottate opportune misure organizzative volte a  ridurre i contatti ravvicinati  tra  i  candidati  e  tali  da  garantire  ai partecipanti la possibilita’ di rispettare la distanza di  almeno  un metro tra di loro, di cui all’allegato 1, lettera d);

h) le aziende di trasporto pubblico  anche  a  lunga  percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;

i) chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente  la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto  ingresso  in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio  epidemiologico,  come identificate  dall’Organizzazione  Mondiale  della  Sanita’,  o   sia transitato e abbia sostato  nei  comuni  di  cui  all’allegato  1  al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°  marzo  2020,  e successive  modificazioni,  deve  comunicare  tale   circostanza   al dipartimento di prevenzione  dell’azienda  sanitaria  competente  per territorio nonche’ al proprio medico di medicina generale  ovvero  al pediatra di libera scelta. Le modalita’ di trasmissione dei  dati  ai servizi di sanita’ pubblica sono definite dalle regioni con  apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanita’ pubblica;  ove  contattati  tramite  il  numero unico dell’emergenza 112 o il numero  verde  appositamente  istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalita’  e recapiti  per  la  trasmissione  ai  servizi  di   sanita’   pubblica territorialmente competenti.

2. L’operatore di sanita’ pubblica e i servizi di sanita’  pubblica territorialmente   competenti   provvedono,    sulla    base    delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera i), alla prescrizione  della permanenza domiciliare, secondo le modalita’ di seguito indicate:

a) contattano telefonicamente e assumono  informazioni,  il  piu’ possibile dettagliate e documentate, sulle zone di  soggiorno  e  sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;

b) accertata la necessita’ di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento  fiduciario,  informano  dettagliatamente  l’interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalita’ e  le  finalita’ al fine di assicurare la massima adesione;

c) accertata la necessita’ di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario,  l’operatore  di  sanita’  pubblica  informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da  cui  il  soggetto  e’  assistito  anche  ai  fini  dell’eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25  febbraio  20200000716 del 25 febbraio 2020);

d) in caso di necessita’  di  certificazione  ai  fini  INPS  per l’assenza dal lavoro,  si  procede  a  rilasciare  una  dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e  al  medico  di  medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si  dichiara  che  per motivi  di  sanita’  pubblica   e’   stato   posto   in   quarantena, specificandone la data di inizio e fine.

3. L’operatore di sanita’ pubblica deve inoltre:

a) accertare l’assenza  di  febbre  o  altra  sintomatologia  del soggetto da  porre  in  isolamento,  nonche’  degli  altri  eventuali conviventi;

b) informare la persona circa i sintomi,  le  caratteristiche  di contagiosita’, le modalita’ di trasmissione della malattia, le misure da attuare  per  proteggere  gli  eventuali  conviventi  in  caso  di comparsa di sintomi;

c) informare la  persona  circa  la  necessita’  di  misurare  la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera).

4. Allo scopo di massimizzare l’efficacia della procedura sanitaria e’ indispensabile  informare  sul  significato,  le  modalita’  e  le
finalita’  dell’isolamento  domiciliare  al  fine  di  assicurare  la massima adesione e l’applicazione delle seguenti misure:

a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici  giorni dall’ultima esposizione;
b) divieto di contatti sociali;
c) divieto di spostamenti e viaggi;
d)  obbligo  di  rimanere  raggiungibile  per  le  attivita’   di sorveglianza.

5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:

a) avvertire immediatamente il medico di medicina generale  o  il pediatra di libera scelta e l’operatore di Sanita’ Pubblica;
b) indossare la mascherina  chirurgica  fornita  all’avvio  della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;
c) rimanere nella propria stanza con la porta  chiusa  garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in  attesa  del  trasferimento  in
ospedale, ove necessario.

6.  L’operatore  di  sanita’   pubblica   provvede   a   contattare quotidianamente, per avere notizie sulle  condizioni  di  salute,  la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia,  dopo aver consultato il medico di  medicina  generale  o  il  pediatra  di libera scelta, il medico di sanita’ pubblica procede  secondo  quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della  salute  del  22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.

7. Su tutto il territorio nazionale e’ raccomandata  l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all’allegato 1.

 

Monitoraggio delle misure

ARTICOLO 3

1. Il Prefetto territorialmente  competente  monitora  l’attuazione delle  misure  previste  dal  presente   decreto   da   parte   delle amministrazioni competenti.

 

Disposizioni Finali

ARTICOLO 4

1. Le disposizioni del presente  decreto  producono  effetto  dalla data  di  adozione  del  medesimo  e  sono  efficaci,  salve  diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.

2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente  decreto cessano di produrre effetti gli  articoli  3  e  4  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.

3. Restano ferme le misure  previste  dagli  articoli  1  e  2  del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°  marzo  2020,  e successive modificazioni. Nei territori indicati negli allegati 1,  2 e 3 al decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  1°  marzo 2020, e successive  modificazioni,  le  misure  di  cui  al  presente decreto, ove piu’ restrittive, si applicano comunque  cumulativamente con ogni altra misura prevista dai predetti articoli 1 e 2.

4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di attuazione.

Roma, 4 marzo 2020

dpcm-del-4-3-2020

Allegati

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