Un/a cittadino/a appartenente ad altri paesi può ottenere la cittadinanza italiana in tre modi:
- per acquisto di diritto
- per acquisto su richiesta
- su richiesta per concessione
Di diritto
La cittadinanza italiana viene acquisita di diritto (o in automatico) in questi casi:
- il figlio di padre o di madre cittadini italiani
- chi è nato nel territorio italiano se i genitori sono ignoti o apolidi oppure se i genitori provengono da Paesi stranieri che non prevedono l’acquisto automatico della cittadinanza per i nati all’estero
- il figlio di genitori sconosciuti trovato in Italia, se non in possesso di altra cittadinanza
- il figlio minore riconosciuto da padre o madre italiani con riconoscimento tardivo o dichiarazione giudiziale della filiazione oppure se viene riconosciuto il suo diritto al mantenimento o agli alimenti
- il figlio minore del genitore che acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se il figlio convive con il genitore al momento dell’acquisto
- il minore straniero o apolide adottato da genitori di cui almeno uno è italiano.
Su richiesta
La cittadinanza italiana viene acquisita su richiesta in questi casi.
Può acquistare la cittadinanza italiana per beneficio di legge lo straniero che sia nato in Italia e vi ha risieduto senza interruzioni fino alla maggiore età; deve però dichiarare entro il diciannovesimo anno di età di voler acquistare la cittadinanza italiana.
Può acquistare la cittadinanza italiana lo straniero o l’apolide, che ha origini italiane (cioè se il padre o la madre o almeno uno dei nonni è stato cittadino per nascita), se si verifica almeno una di queste tre condizioni:
- il cittadino presta servizio militare in Italia e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana
- il cittadino accetta un impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’estero e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana
- al raggiungimento della maggiore età il cittadino risiede in Italia da almeno 2 anni e dichiara entro il diciannovesimo anno di voler acquistare la cittadinanza italiana.
Il figlio maggiorenne riconosciuto da padre o madre italiani con riconoscimento tardivo o dichiarazione giudiziale della filiazione, conserva la sua cittadinanza originaria, ma può eleggere la cittadinanza italiana entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale oppure dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero.
Per più complete informazioni riguardo le procedure da seguire, si rimanda agli uffici competenti: il Comune di residenza, il Consolato italiano del paese di residenza e del paese di provenienza.
La documentazione da produrre riguarda i certificati che provano il possesso dei requisiti previsti.
Su richiesta per concessione
La cittadinanza italiana viene acquisita su richiesta per concessione dallo straniero:
- per concessione con atto discrezionale del Capo dello Stato
- se ha prestato servizio alle dipendenze dello Stato italiano, anche all’estero, per almeno 5 anni
- se è residente ininterrottamente in Italia da almeno 10 anni
- se è stato adottato, maggiorenne, da un cittadino italiano e risiede in Italia da almeno 5 anni dopo l’adozione
- se è nato nel territorio della repubblica o suo padre, o madre o nonni sono stati cittadini per nascita, a condizione che risieda in Italia da almeno 3 anni
- se è cittadino di uno stato membro della UE e risiede in Italia da almeno 4 anni
- se è apolide o rifugiato e risiede da almeno 5 anni in Italia
- se ha reso notevoli servigi all’Italia
Può inoltre acquistare la cittadinanza italiana per matrimonio il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano quando risiede da almeno 6 mesi (dopo il matrimonio) nel territorio italiano, ovvero dopo 3 anni dalla data del matrimonio, se si verificano tutte e tre queste condizioni:
- il coniuge straniero non ha subito condanne (con sentenza definitiva)
- non sussistono comunque, nel caso specifico, fondati motivi di sicurezza per la Repubblica
- il matrimonio è valido.
Infine la cittadinanza può essere concessa, in casi eccezionali e per speciali circostanze, direttamente dal Governo anche a stranieri che non possiedono requisiti sopra indicati.
Il decreto di concessione non ha effetto se non si presta giuramento di fedeltà entro 6 mesi presso il Comune di residenza in Italia o al Consolato Italiano competente all’estero.
Le autorità competenti:
- la Prefettura riceve la domanda e la inoltra al Ministero dell’Interno,
- al termine dell’attività istruttoria relativamente alla regolarità della condizione giuridica dello straniero, l’ufficiale di stato civile riceve il giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana dopo l’emanazione del decreto.
I documenti, che generalmente vengono richiesti sono:
- atto di nascita completo e certificato di stato di famiglia
- certificato penale del paese di origine
- certificato generale del Casellario Giudiziale
- certificati penali dei carichi pendenti rilasciati dalla Procura della Repubblica e dalla Pretura
- copia autentica del passaporto e del permesso di soggiorno
- dichiarazioni dei redditi relativamente agli anni di soggiorno in Italia
- dichiarazione di rinunciare alla protezione dello stato italiano fino alla concessione definitiva della cittadinanza
- altri documenti secondo i casi specifici
Informazioni
Prefettura, ………………………
Stato Civile del Comune di Partanna, ………………………
Apertura al pubblico: da lunedi a sabato dalle 8.30 alle 13
martedi pomeriggio dalle 15 alle 17.
Quanto costa
Per quanto riguarda il Comune non è previsto nessun costo.
Link utili
Sito del Ministero degli Interni, sezione dedicata alla cittadinanza italiana