Il cittadino straniero con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo o permesso di soggiorno con durata non inferiore a un anno rilasciato per lavoro subordinato, autonomo, per asilo, per studio, motivi religiosi, motivi familiari e per protezione sussidiaria, può richiedere il ricongiungimento familiare.
Il cittadino straniero con visto di ingresso per lavoro subordinato, collegato a contratto di durata non inferiore a un anno per lavoro autonomo non occasionale, oppure per studio o per motivi religiosi, può chiedere l’ingresso di famigliari al seguito.
E’ possibile richiedere il ricongiungimento o l’ingresso in Italia di famigliari al seguito per:
- coniuge maggiorenne non legalmente separato
- figli minori non coniugati (anche del coniuge o nati fuori del matrimonio), a condizione che l’altro genitore, se esistente, abbia dato il suo consenso
- figli maggiorenni a carico, se per ragioni oggettive non possono provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita a causa del loro stato di salute che comporta invalidità totale
- genitori a carico, se non hanno altri figli nel Paese di origine o di provenienza
- genitori ultrasessantacinquenni, se gli altri figli sono impossibilitati al loro sostentamento per gravi documentati motivi di salute.
La procedura è la stessa.
Cosa dovete fare e cosa fa lo Sportello Unico per l’Immigrazione
Dal 10 aprile 2008 le domande per il ricongiungimento familiare e per familiari al seguito si effettuano solo via internet.
Per la procedura vi rimandiamo al sito del Ministero degli Interni, dove è possibile:
- registrarsi
- ottenere i moduli
- scaricare il software per la compilazione dei moduli
- compilare i moduli
- inviare i moduli
Sul sito del Ministero sono disponibili manuali che spiegano passo passo come fare.
E’ possibile anche effettuare l’intera procedura presso le associazioni dei datori di lavoro, patronati e associazioni che si occupano di immigrazione.
In questo modo le richieste vengono inviate alla Questura e, una volta ricevuta la domanda, lo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) convoca il richiedente tramite appuntamento. Lo Sportello Unico …………….
In questa occasione il richiedente deve presentare allo Sportello Unico la documentazione relativa ad alloggio e reddito.
Lo Sportello Unico
rilascia ricevuta della domanda e della documentazione presentata, verifica i requisiti, entro 180 giorni rilascia il nullaosta, oppure il provvedimento di diniego, e lo comunica all’autorità consolare italiana nella nazione di provenienza della persona per cui si chiede il ricongiungimento.
Nel frattempo il famigliare di cui si chiede il ricongiungimento deve invece presentare all’autorità consolare italiana con sede nel Paese dove vive, la documentazione comprovante il rapporto di parentela, la minore età o lo stato di salute.
Trascorsi 180 giorni dalla richiesta del nullaosta, se lo Sportello Unico non lo ha rilasciato, il famigliare che si vuole ricongiungere può esibire all’autorità diplomatica o consolare italiana all’estero copia della ricevuta della domanda, con relativa documentazione, presentata dal proprio congiunto presso lo Sportello Unico per ottenere il visto di ingresso.
Con nullaosta
Il familiare in possesso di visto d’ingresso per ricongiungimento familiare a seguito di nullaosta deve prenotare un appuntamento presso lo Sportello Unico entro 8 giorni dall’ingresso in Italia per la firma e il ritiro della richiesta del permesso di soggiorno, altrimenti è considerato irregolarmente presente sul territorio nazionale. L’appuntamento si prenota on line.
Senza nullaosta
Il familiare in possesso di visto d’ingresso per ricongiungimento familiare senza il nullaosta deve andare, entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, in un qualsiasi ufficio postale abilitato per il ritiro del kit per la richiesta del primo permesso di soggiorno per motivi familiari.
Per compilare la richiesta di primo permesso potete rivolgervi anche alle associazioni nazionali dei datori di lavoro, alle organizzazioni sindacali, alle associazioni che si occupano di immigrazione e allo Sportello stranieri del Comune.